Come da Circolare n. 15 - Divieto di fumo a scuola
In riferimento alla tutela della salute nelle scuole (art. 4 del D.L. 12/9/2013, n. 104), si rammenta agli alunni, ai genitori, al personale docente e ATA, agli esperti, ai fornitori e a tutta l’utenza che, per gli effetti del Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, il divieto di fumo
nelle scuole è esteso, oltre che nei locali chiusi, alle aree esterne di pertinenza della scuola,
e comprende anche l’utilizzo delle sigarette elettroniche.
Qualunque persona trasgredisca il divieto è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 7 della L. 11 novembre 1975, n. 584, e alle sue successive modificazioni.
Ai sensi del DPCM 14 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, i responsabili preposti all’applicazione del divieto di fumo (i referenti di plesso) sono incaricati di vigilare e procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, notificando
alla Dirigente scolastica e alle famiglie degli alunni.
La scuola, come istituzione educativa destinata alla formazione, si impegna a promuovere comportamenti rispettosi della legge e finalizzati al benessere della persona e alla qualità della vita.